AOSTA. 27 OTT. Per RC Auto, liti condominiali, questioni locatizie, successioni e liti ereditarie, responsabilità medica e da diffamazione, controversie in materia di contratti bancari, assicurativi e finanziari – materie tutte indicate nel Dlgs. 28/2010 – si ritorna, in prima battuta, davanti al Giudice ordinario.
Con una nota del 24 ottobre scorso, la Corte Costituzionale ha bocciato la mediazione civile obbligatoria, intesa come condizione di procedibilità, prima di adire l’Autorità Giudiziaria. Salvate la mediazione volontaria, rimessa alla discrezionalità delle parti e quella delegata, ovvero suggerita dal Giudice in corso di causa, anche in appello.
Esulta l’Organismo unitario dell’avvocatura ed il suo presidente, Maurizio de Tilla, per avere bloccato un meccanismo che, per la sua obbligatorietà ed i costi, avrebbe limitato l’accesso alla giustizia e favorito un processo di privatizzazione di un diritto invece previsto dalla Costituzione.
I 948 organismi di mediazione ed i 365 enti di formazione dei mediatori iscritti nei registri del ministero già pensano tuttavia alle contromisure e già si parla di possibili emendamenti al decreto sviluppo 2 per mantenere fermo l’obbligo della conciliazione.
Infatti, appare doveroso rimarcare, uno dei vantaggi della mediazione, oltre l’aspetto fiscale, è la durata: 4 medi, a fronte dei 1066 giorni circa di durata del solo primo grado di giudizio.