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Approvati due disegni di legge sulla locazione per finalità turistiche e sull’imposta di soggiorno

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Approvati due disegni di legge sulla locazione per finalità turistiche e sull’imposta di soggiorno
Approvati due disegni di legge sulla locazione per finalità turistiche e sull’imposta di soggiorno

Approvati due disegni di legge sulla locazione per finalità turistiche e sull’imposta di soggiorno, due testi legislativi nel DEFR 2023-2025

Approvati due disegni di legge sulla locazione per finalità turistiche e sull’imposta di soggiorno. L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio comunica che la Giunta regionale, nella seduta del 28 dicembre, ha approvato due proposte di disegno di legge al Consiglio regionale, relativi alla “Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione per finalità turistiche” e alla “Disciplina dell’imposta di soggiorno”.

I due testi legislativi, individuati tra le priorità in materia di turismo nel DEFR 2023-2025, approderanno ora all’esame delle Commissioni consiliari competenti dopo un lungo percorso di approfondimento derivante anche dalla necessità di recepire alcuni principi imposti da disposizioni statali nel frattempo intervenute in materia.

La prima proposta riguarda la disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione per finalità turistiche di camere, appartamenti o case arredati a ospiti che scelgono tale soluzione di ricettività, dietro pagamento di un corrispettivo e anche per un solo giorno di pernottamento, anche tramite offerte su portali telematici specializzati.

Ormai quasi tutte le regioni italiane si sono dotate di un apposito testo in materia e anche nella nostra regione, in cui il fenomeno ha avuto una crescita costante e significativa (ad agosto 2022 sono stati censiti 3.824 alloggi destinati a finalità turistiche solamente sul portale Airbnb), un intervento normativo non è più procrastinabile. Si è ritenuto, pertanto, necessario trovare una modalità per far emergere il fenomeno e poterne venire a conoscenza, in modo da poter sviluppare politiche in materia di turismo sempre più mirate anche rispetto alle nuove esigenze di questa nuova e sempre più diffusa modalità di ricettività, una sorta di mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili, a prescindere dallo svolgimento di un’attività imprenditoriale, e ciò al fine precipuo di esercitare al meglio le funzioni regionali di ospitalità, promozione e vigilanza sull’offerta turistico-ricettiva.

Il disegno di legge, nello specifico, fornisce una concreta risposta a una molteplicità di esigenze emerse a seguito del consolidarsi del fenomeno:

1) definizione di una disciplina degli adempimenti amministrativi chiara e semplice, espressamente dedicata all’attività di locazione per finalità turistiche, che sia rispettosa della normativa civilistica in materia di locazione degli immobili e nel contempo coerente con la normativa regionale vigente in materia di attività turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere e dei complessi ricettivi all’aperto;

2) creazione di un livello minimo di uniformità di condizioni di esercizio dell’attività di erogazione del servizio di alloggio per scopi turistici;

3) codificazione di obblighi amministrativi volti a consentire contezza del fenomeno della locazione per finalità turistiche e l’esatto dimensionamento degli arrivi e delle presenze relativi a tale tipologia di ospitalità;

4) esatta definizione dei servizi che possono essere erogati negli alloggi ad uso turistico al fine di evitare esercizio abusivo di attività turistico-ricettiva;

5) statuizione, per ragioni di equità impositiva, dell’obbligo di applicazione dell’imposta di soggiorno anche agli ospiti degli alloggi ad uso turistico;

6) previsione della facoltà di realizzazione di forme di promozione degli alloggi ad uso turistico;

7) codificazione di strumenti di vigilanza efficaci.

L’altra normativa riguarda la nuova disciplina regionale sull’imposta di soggiorno, la quale è stata reinserita nell’ordinamento valdostano a decorrere dall’anno 2012, con l’articolo 32 della l.r. 30/2011, che ha introdotto un sistema sperimentale caratterizzato da tariffe basse e da un principio di gradualità proporzionale ai prezzi praticati, lasciando a ogni Comune la possibilità di stabilire se applicarla o meno.

Dopo più di dieci anni di questa sperimentazione e alla luce di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della recente norma di attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale (d.lgs. 184/2017), è stato ritenuto opportuno procedere a una revisione della disciplina in argomento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1) necessità di un’uniforme applicazione dell’imposta di soggiorno in tutti i Comuni della Regione Valle d’Aosta, considerata come prodotto turistico “unico”;

2) necessità di parametrare le tariffe applicate in Valle d’Aosta a quelle delle principali mete turistiche delle Alpi, anche in considerazione del crescente fabbisogno di risorse finanziarie per l’adozione di politiche di promozione e valorizzazione del territorio più efficaci e incisive;

3) estensione dell’applicazione dell’imposta, per ragioni di equità impositiva, anche nei confronti degli ospiti degli alloggi a uso turistico messi in locazione da privati;

4) individuazione, per le strutture turistico-ricettive oggetto di classificazione, ovvero per le aziende alberghiere e i complessi ricettivi all’aperto, di un nuovo criterio di applicazione dell’imposta, non fondato sui prezzi praticati, ma sul numero di stelle attribuite.